Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1/10/2008 prot.77948
Installazione illecita autovelox. Rif. nota del 09.08.2008
Con riferimento alla richiesta qui inoltrata con la nota in riscontro, si premette che la contestazione immediata della violazione non è necessaria nei casi previsti dall’art. 201 c. 1-bis del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992).
Tra questi sono ricompresi quelli relativi all’accertamento della violazione dei limiti di velocità, eseguito con gli strumenti di cui al medesimo art. 201 c. 1-bis, lettere e) e f), e cioè:
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del Decreto-Legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni.
Al riguardo si osserva che i dispositivi e mezzi tecnici finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni, di cui all’art. 4 del citato DL n. 121/2002, qualora presidiati dagli organi di polizia stradale, possono essere utilizzati su qualsiasi tipo di strada.
Ciò premesso, è evidente che la richiesta di che trattasi, relativa alla contestazione immediata della violazione, non può trovare accoglimento.
Per quanto riguarda la segnalazione delle postazioni di controllo, essa è obbligatoria ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. b) del Decreto-Legge 3 agosto 2007 n. 117, come convertito con Legge 2 ottobre 2007 n. 160, e deve essere realizzata con le modalità previste dal Decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Interno, 15 agosto 2007.
Si rammenta infine che avverso i verbali di contestazione può essere proposto ricorso, nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 203, 204, 204-bis e 205 del Codice.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
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